Accordo

Art. 8

In vigore dal 3 feb 2004
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) dei costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo