Accordo
Art. 3
In vigore dal 3 feb 2004
La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:
a) in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
b) in Uruguay: Instituto Nacional del Audiovisual, Ministerio de Educacion y Cultura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-3