Accordo

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2004
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAEIGA TRA IL GOVERNO DELLA REPLUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Governo delle Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti" Consapevoli del contributo che le coproduzionì possono apportare allo sviluppo deva industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e cultuali tra Italia e Uruguay. Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: Ai fini dei presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo