Accordo
Art. 1
In vigore dal 3 feb 2004
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAEIGA
TRA IL GOVERNO DELLA REPLUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Il Governo delle Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti"
Consapevoli del contributo che le coproduzionì possono apportare allo sviluppo deva industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e cultuali tra Italia e Uruguay.
Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra
i due Paesi
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini dei presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-1