Accordo

Art. 6

In vigore dal 3 feb 2004
La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%). L'apporto del coproduttore minoritano deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi. Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione dl ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente. In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.
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