Accordo
Art. 7
In vigore dal 3 feb 2004
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani.
Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.
La riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;23#art-a-7