Accordo

Art. 7

In vigore dal 3 feb 2004
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani. Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi. La riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.
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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001. — Testo vigente | Portale Normativo