Accordo

Art. 4

In vigore dal 25 nov 2003
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo a sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo