Accordo

Art. 9

In vigore dal 25 nov 2003
1. I servizi previsti ai punti 1) a 2) del precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori. 3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso del presente Accordo, 1'Autorità' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all' del presence Accordo:
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-9

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