Accordo
Art. 14
In vigore dal 25 nov 2003
1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-14