Accordo

Art. 18

In vigore dal 25 nov 2003
1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo