Accordo
Art. 22
In vigore dal 25 nov 2003
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali a dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-22