Accordo
Art. 23
In vigore dal 25 nov 2003
1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-23