Accordo

Art. 25

In vigore dal 25 nov 2003
1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti. 2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono: per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero dei Trasporti a della Navigazione, Dipartimento Trasporti Terrestri Unità di Gestione Autotrasporto Persone e Cose per il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan Ministero degli Affari Interni Uzbek Agency for Road and River Transport, Consorzio Azionario di Stato "Uzavtodor"
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo