Accordo
Art. 26
In vigore dal 25 nov 2003
1. Ai fini, della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione del servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli a 11 e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi a le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-26