Accordo

Art. 29

In vigore dal 25 nov 2003
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue quello della data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo: 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e sarà rinnovato tacitamente per successivi, uguali periodi se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 21 novembre 2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo