Accordo

Art. 28

In vigore dal 25 nov 2003
I. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso ed il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di deroghe alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-28

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