Accordo
Art. 8
In vigore dal 25 nov 2003
Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:
1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3) il servizio, effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-8