Accordo
Art. 7
In vigore dal 25 nov 2003
1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità' del Paese di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-7