Accordo

Art. 7

In vigore dal 25 nov 2003
1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità' del Paese di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo