Accordo
Art. 2
In vigore dal 25 nov 2003
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In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per 1'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori de11e due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu di nove posti, compreso quello del conducente(autobus).
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-2