Accordo
Art. 1
In vigore dal 25 nov 2003
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare a regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori a merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli, immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-1