Accordo

Art. 15

In vigore dal 25 nov 2003
1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, 1'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi, di responsabilità civiie verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325#art-a-15

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