Protocollo›Titolo XI
Art. 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 23 nov 2003
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
a) pregiudicare la sovranità del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all', paragrafo 2;
c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure;
d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-9