Protocollo›Titolo XI
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 23 nov 2003
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-8