Protocollo›Titolo XI
Art. 12
Spese di assistenza
In vigore dal 23 nov 2003
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-12