ProtocolloTitolo XI

Art. 7

Adempimento delle domande

In vigore dal 23 nov 2003
Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
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Adempimento delle domande (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo