ProtocolloTitolo XI

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 23 nov 2003
Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale nè copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo