Accordo›Titolo XI
Art. 99
In vigore dal 23 nov 2003
L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-99