Protocollo›Titolo XI
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 nov 2003
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO I
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorità interpellata" l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-1