ProtocolloTitolo XI

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 nov 2003
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorità interpellata" l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo