Protocollo›Titolo XI
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 23 nov 2003
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorchè ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione e che possano interessare le altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-4