Accordo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e il Turkmenistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico;
- rafforzerà i vincoli del Turkmenistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- cordurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione;
- impegnerà le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonché a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.
Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-4