Accordo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti;
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e del Turkmenistan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le riunioni dell'OSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-6