AccordoTitolo III

Art. 10

In vigore dal 23 nov 2003
1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo