Accordo›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 23 nov 2003
1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-10