Art. 10
AccordoTitolo III

Art. 10

30 / 115
In vigore dal 23 nov 2003
1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-10