Accordo›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa la futura adesione del Turkmenistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-13