Accordo›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 23 nov 2003
1. Secondo le leggi, le condizioni e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini del Turkmenistan legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, 2. Secondo le leggi, le condizioni e le procedure applicabili nel Turkmenistan, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento,
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-18