Accordo
Art. 23
In vigore dal 23 nov 2003
Ai fini del presente accordo:
a) per "società comunitaria" o "società turkmena" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o del Turkmenistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o del Turkmenistan. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Turkmenistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o del Turkmenistan viene considerata una società comunitaria o turkmena se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o del Turkmenistan.
b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una società s'intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o turkmene in base al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie nel Turkmenistan o nella Comunità.
e) Per "attività" si intende lo svolgimento di attività economiche.
f) Per "attività economiche" si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o del Turkmenistan stabiliti al di fuori della Comunità o del Turkmenistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Turkmenistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o del Turkmenistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nel Turkmenistan in base alle rispettive legislazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-23