Accordo

Art. 21

In vigore dal 23 nov 2003
1. La Comunità e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle società turkmene ai sensi dell', lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità o gli Stati membri concedono alle controllate delle società turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie. 3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle società turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi. 4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, il Turkmenistan concede, per lo stabilimento delle società comunitarie ai sensi dell', lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società oppure, se migliore, alle società dei paesi terzi. 5. Il Turkmenistan concede alle controllate e alle sedi secondarie di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società oppure, se migliore, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-21

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