Accordo
Art. 26
In vigore dal 23 nov 2003
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o turkmena stabilita, rispettivamente, sul territorio del Turkmenistan o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio, rispettivamente del Turkmenistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e del Turkmenistan, purchè si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da società o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono persone trasferite all'interno della società a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purchè l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto;
- ispezionano e controllano attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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