Accordo
Art. 28
In vigore dal 23 nov 2003
1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o turkmene stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-28