Accordo
Art. 32
In vigore dal 23 nov 2003
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-32