Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati Stati indipendenti) mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-3