Protocollo›Titolo XI
Art. 3
Assistenza su richiesta
In vigore dal 23 nov 2003
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in nodo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che vengano utilizzate per operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-3