AccordoTitolo XI

Art. 96

In vigore dal 23 nov 2003
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-96

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