Accordo›Titolo XI
Art. 93
In vigore dal 23 nov 2003
Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-93