AccordoTitolo XI

Art. 91

In vigore dal 23 nov 2003
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono il Turkmenistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-91

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Art. 91 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo