Accordo›Titolo XI
Art. 87
In vigore dal 23 nov 2003
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dal Turkmenistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti del Turkmenistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini turkmeni o tra società o imprese turkmene.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-87