Art. 99
AccordoTitolo XI

Art. 99

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In vigore dal 23 nov 2003
L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-99