ProtocolloTitolo XI

Art. 14

Altri accordi

In vigore dal 23 nov 2003
Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all' del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-14

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