Accordo›Titolo XI
Art. 79
In vigore dal 23 nov 2003
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo del Turkmenistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dal Turkmenistan.
Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.
2 Il consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-79