Accordo›Titolo XI
Art. 80
In vigore dal 23 nov 2003
Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-80