AccordoTitolo XI

Art. 78

In vigore dal 23 nov 2003
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del Governo del Turkmenistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del Governo del Turkmenistan.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-78

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Art. 78 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo